Consorzio Turistico del Tirreno

Consorzio Turistico del Tirreno Organizzazione comune di più Stabilimenti Balneari per la disciplina o lo svolgimento di fasi d’impresa.

Il Consorzio si pone l'obbiettivo di un continuo miglioramento nell'accoglienza turistica e organizzativa

09/03/2022

Basta cincischiare! Basta girarci attorno! Basta puerili polemichette! Adesso piazza! Senza "se e senza ma". È noto. Costretti ad organizzare la manifestazione di piazza dal Governo che, incurante dell'esplodere della grave crisi internazionale, ha deciso di depositare una proposta di legge inaccettabile che distrugge un intero settore togliendo lavoro e aziende. È una manifestazione non riservata agli iscritti Sib e Fiba ma aperta a tutti i balneari italiani. Siamo certi che sarà molto partecipata perché grande è la sofferenza delle famiglie colpite ed incontenibile l'indignazione verso un provvedimento ingiusto e dannoso per noi e per il Paese. Apprezziamo le dichiarazioni di condivisione dei motivi della protesta da parte di presidenti di Regione e di importanti e numerosi comuni. Amareggia il persistere, purtroppo, di polemiche strumentali e divisive sulle quali ci asteniamo da ogni commento.
Il presidente Fiba Confesercenti Maurizio Rustignoli e il presidente SIB Confcommercio Antonio Capacchione

17/05/2021

Buongiorno amici e colleghi convoco per venerdì 21 Maggio alle ore 18 assemblea dei soci del consorzio turistico del Tirreno per discutere e comunicare:
acquisti che il consorzio effettuerà per l'estate 2021 nella stessa occasione saranno con noi i responsabili della Motta per la presentazione e la degustazione dei prodotti( gelati e piccola ristorazione) successivamente affronteremo l'organizzazione per l'estate 2021 vista l'importanza della riunione si sollecita la massima puntualità

20/02/2020

La Regione Abruzzo ha diramato ieri una circolare per sollecitare l’estensione delle concessioni balneari al 2033, secondo quanto disposto dalla legge nazionale 145/2018. La circolare, firmata dal responsabile dell’ufficio demanio marittimo Ettore Martini e dal direttore Pierpaolo Pescara, facen...

20/12/2019
https://www.sindacatobalneari.it/sib-informa/consiglio-direttivo-sib-mobilitazione-della-categoria-contrastare-una-preoc...
07/12/2019

https://www.sindacatobalneari.it/sib-informa/consiglio-direttivo-sib-mobilitazione-della-categoria-contrastare-una-preoccupante-e?fbclid=IwAR1Vwx1kkit8pX2EXevIvy5Ga-ig5LMDIer088H8uaUyvM_I9narGv5NM-I

Dic / 06 / 2019 Si è tenuta stamane a Roma la riunione straordinaria del Consiglio Direttivo del SIB-FIPE/Confcommercio convocata dal Presidente nazionale Antonio Capacchione per un esame della situazione e l’adozione delle iniziative conseguenziali. Dopo la relazione del Presidente si è svolto ...

Legge 30 dicembre 2018 n 145 Adempimenti in materia di concessioni d:m:  Chiarimenti circolare prot. 365002 del 22 10 20...
25/10/2019

Legge 30 dicembre 2018 n 145 Adempimenti in materia di concessioni d:m: Chiarimenti circolare prot. 365002 del 22 10 2019

24/10/2019

La Giunta di Presidenza del Sindacato, riunitasi urgentemente a Roma per affrontare la problematica relativa alla Regione Calabria, ha inviato questa nota a Francesco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

Oggetto: circolare del 22/10/2019 prot. nr. 365002

La Circolare del Dirigente dell’Urbanistica della Regione Calabria del 22.10.2019 prot. nr. 365002 è grave e non può certamente essere condivisa perché del tutto immotivata.

La mancanza di una Circolare ministeriale e, quindi, il ritardo o anche l’inerzia di un Ministero, non può giustificare la mancata doverosa applicazione di una disposizione di legge.
Come non è pertinente l’invocazione di una sentenza di un Giudice, del resto, non competente per materia.

1. È opportuno chiarire, infatti, che la sentenza citata nella Circolare non è del TAR né del Consiglio di Stato e cioè del Giudice specializzato per la materia delle concessioni demaniali, bensì di quello penale in quanto il procedimento è sorto per la presunta violazione, da parte del concessionario, dell’art. 1161 del Codice della navigazione che continua, a nostro avviso anacronisticamente, ad avere una rilevanza penale e non amministrativa (si tratta di una contravvenzione estinguibile addirittura con l'oblazione del pagamento di euro 200,00 di ammenda). A tal proposito rileva quanto la stessa Cassazione proprio nella sentenza menzionata nella Circolare precisa che le sue valutazioni attengono esclusivamente “ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav.” (punto 2).

2. A ciò si aggiunga che la sentenza citata non esclude completamente la legittimità di eventuali proroghe ma semplicemente le subordina: a) ad un’istanza di parte; b) a una verifica da parte della P.A..A tal proposito, infatti, si precisa che “la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche - non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo”. (punto 4).

3. E’, altresì, necessario chiarire che la sentenza in questione non ha disapplicato né esaminato l'eventuale conformità al diritto europeo della nuova legge 30 dicembre 2018 nr. 145 cd di stabilità che ha differito di quindici anni la durata delle concessioni demaniali anche perché siffatta norma si inserisce in un complesso ed articolato processo di riforma come facilmente è possibile ricavare dalla lettura dei commi 675 e segg. dell’art. 1 della legge nr.145\2018.

Si tralascia, infine, la circostanza, anche se rilevante, che non si tratta di una sentenza penale di merito ma di una decisione che si inserisce in un procedimento cautelare nel quale, tra l’altro, altri Giudici (GIP e Tribunale di appello) erano di diverso avviso a conferma che la questione non è pacifica e anzi molto controversa e dibattuta.

Sono invece circostanze assai importanti a conferma della solidità dell’impianto normativo ex lege nr. 145\2018:
a) che a distanza di dieci mesi dal suo varo non vi è nessuna sentenza di alcun giudice amministrativo (e neanche penale o civile) che ha disapplicato la disposizione de quo;
b) che la Commissione Europea non ha promosso alcuna procedura di infrazione per tale norma e, nel contempo, ne ha promosse ben 24 per altre disposizioni normative.

Per tutto quanto sopra esposto confidiamo nell’immediata revoca della Circolare del 22 ottobre u.s. confermando i contenuti della precedente, ben articolata e motivata del 29.02.2019 nr. 86233.

IL PRESIDENTE REGIONALE CALABRIA
Antonio Giannotti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Antonio Capacchione

Indirizzo

Via A. Vespucci
Praia A Mare
87020

Telefono

+390985777637

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