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21/02/2018

Cassazione Civile, sez. I: La Corte con ordinanza n. 25317 17 del 25 10 2017 ha sottolineato la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca.
Cassazione Civile, sez. I: La Corte con ordinanza n. 25317-17 del 25-10-2017 ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente il quale ha contestato il fatto che il decreto ingiuntivo non opposto possa coprire di giudicato anche l'azione risarcitoria che egli ha successivamente promosso contro la Banca medesima, secondo quanto invece ritenuto dai giudici di merito./website/data/cassazione civile/cassazione_civile_n_25317_ 25_10_2017.pdf

14/02/2018

Tasso di mora usurario?
Nessun interesse è dovuto e procedura immobiliare sospesa!
Importante Sentenza del Tribunale di Bari II Sez. civile 24 ottobre 2017 , che oltre alla gratuità del mutuo ha anche sospeso la procedura esecutiva. Come già confermato dalla Cassazione Civile Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l’usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale prestato.

In un mutuo fondiario stipulato nel 2003 e rinegoziato nel 2010, mediante la Consulenza Tecnica di ufficio (CTU), sono stati accertati tasso corrispettivo pari a 3,808%, tasso di mora con un punto in più del tasso corrispettivo, pari al 4,808% e di conseguenza il superamento del tasso soglia del periodo, che era del 3,90%.
Il GI del Tribunale di Bari ha ritenuto opportuno, anche in relazione alla recente Cassazione N.23192 del 4/10/17, che l’interesse di mora deve essere preso in considerazione, senza alcun ombra di dubbio, al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non sono dovuti interessi, neanche quelli corrispettivi.
L’intero importo pagato deve essere considerato integralmente in linea capitale.
In questo specifico caso, il mutuatario aveva già superato la somma del capitale ricevuto in prestito e quindi è di fatto diventato creditore (nel giudizio di merito) delle somme pagate a titolo di interesse e spese.
Il Giudice in questo giudizio sospende la procedura esecutiva, condanna la banca a pagare le spese di giudizio e assegna il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Un grande risultato!
Gli effetti della Cassazione 23192 del 4 ottobre 2017 continuano ad aiutare le decisioni di tanti Giudici, in merito alla pattizia usurarietà ab origine, chiarendo che il tasso di mora deve essere incluso nella valutazione del tasso effettivo globale assieme a tutte le voci che concorrono il reale costo ipotetico e pattizio previsto nel contratto, questo a prescindere se si manifestano o meno.
Sgombriamo ancora una volta la confusione tra l’interesse corrispettivo e sanzionatorio, una vera e propria invenzione che non sta ne in cielo ne in terra!!!

01/12/2017

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01/12/2017

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