27/12/2021
Gestione dei rifiuti dell'attività agricola
Si premette che la tematica è alquanto complessa e si sono verificate situazioni di due tipi:
· attività economiche hanno inviato comunicazioni ai Comuni di fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
· comuni, che come quello di Piombino (mi risulta l’unico in Provincia di Livorno) che ha comunicato alle imprese di rivolgersi ad un gestore privato
Il D.Lgs n. 116 del 2020 introduce importanti novità in materia di classificazione dei rifiuti, che derivano dall’obbligo di recepimento da parte del paese Italia delle disposizioni dettate dalle Direttive europee n. 851/2018 e n. 852/2018 in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (c.d. “Disciplina Unionale”).
La nuova definizione di rifiuti urbani è stata predisposta per adeguare il nostro ordinamento alle nuove norme europee che, hanno indicato, tra le altre cose, di escludere espressamente dall’elenco delle attività idonee a produrre rifiuti urbani le attività imprenditoriali
In altri termini i rifiuti sono ricondotti a due tipologie:
rifiuti urbani
rifiuti speciali quelli che si generano nelle attività produttive
Quindi anche i rifiuti agricoli, non si possono considerare urbani. Infatti, si prevede espressamente che: “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.”
In proposito si allega la circolare del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) che a pagina 5 conferma come siano da considerare speciali tutti i rifiuti derivanti dalle attività agricole, comprese quelle connesse di cui all’art. 2153 del c.c.
Sempre alla luce della circolare del MITE sembra di capire che le attività squisitamente agricole (produzione primaria) siano escluse dall'applicazione del regime previsto per i rifiuti urbani e quindi avvalersi per lo smaltimento di un soggetto privato, mentre, per le attività connesse, che presentano le medesime caratteristiche di altre attività riconducibili ai rifiuti urbani, è possibile a titolo volontario, concordare la raccolta del rifiuto con il servizio pubblico.
In sostanza le imprese agricole debbono affidare la gestione e lo smaltimento dei propri rifiuti speciali ad un soggetto privato autorizzato, nel pieno rispetto della normativa ambientale.
Per le attività connesse (agriturismo) è possibile avvalersi del servizio pubblico (Comune).
Ovviamente per effetto delle citate modifiche normative, le imprese agricole debbano essere escluse dall'assoggettamento alla TARI per i locali dove si producono rifiuti speciali ed anche per i locali dove si esercita l’attività agrituristica se ci si avvale di un soggetto privato.
Da una parte c’è soddisfazione perché quelle attività non sono soggette a TARI
Questi rifiuti possono essere gestiti, non più con il pubblico, ma con un soggetto privato con il quale vanno concordate le condizioni economiche, ma anche organizzative. Aspetti peraltro non così semplici come potrebbe apparire
I Comuni d’altra parte sono preoccupati per il venir meno di risorse. La tariffa del servizio rifiuti deve coprire tutti i costi del servizio di gestione e quindi sia dei rifiuti interni (prodotti dai locali) che dei rifiuti esterni (spazzamento e abbandoni), poiché alla produzione di rifiuti di spazzamento e abbandoni concorrono anche le attività che producono rifiuti “speciali. Se le risorse non entrano dalle attività produttive, saranno scaricate sui cittadini (le imprese sono anche cittadini).
In tale situazione, si sono verificati comportamenti differenti da parte della pubblica amministrazione.
Le imprese avranno la possibilità di scegliere, ma l’esperienza ha dimostrato che non sempre rivolgersi al privato ha significato nei servizi avere un beneficio.