Assomicroimpresa Lombardia

Assomicroimpresa Lombardia L'Associazione ASSOMICROIMPRESELOMBARDIA nasce per valorizzare le attività e per rappresentare gli interessi economici delle imprese. CHI SIAMO?

Assomicroimprese Lombardia è la prima associazione trasversale a partecipazione attiva tra le imprese della Lombardia. I soci fondatori provengono tutti da una lunga esperienza imprenditoriale nel settore della ristorazione, dell'edilizia e della consulenza sul lavoro. Hanno fondato l'associazione convinti che le recenti crisi dei mercati hanno reso evidente l'importanza delle imprese per la stabi

lità economica della società. Oggi fare impresa, ancor prima del profitto, è diventato un impegno sociale, di piccoli lavoratori autonomi, dai titolari di bar a quelli di negozi, dal piccolo artigiano all'ambulante, dall'impresa familiare alla società di capitali, lo hanno dimostrato fungendo da veri ammortizzatori sociali, hanno tenuto in piedi il sistema Italia, nonostante questo le imprese vengono continuamente oppresse e tassate. Nello svolgimento delle attività di ASSOMICROIMPRESE LOMBARDIA siamo affiancati da un TEAM di Professionisti. E' arrivato il momento di affrontare l'attuale situazione economica con la consapevolezza del nostro valore strutturale, economica-sociale e soprattutto umano.

06/08/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

La commissione Finanze del Senato ha approvato il parere che consente ad Equitalia di accedere a tutte le informazioni finanziarie che riguardano i contribuenti, come per esempio i conti bancari italiani e quelli all’estero, la compravendita di auto o di imbarcazioni, i conti titoli, ecc. ecc, il tutto finalizzato ad una più efficace azione esecutiva sui beni.



Stretta anche sulle richieste di rateazione dei pagamenti: niente autocertificazione per l'istanza sulle rate fino a 50mila euro.



Cordiali saluti

14/07/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

SE TI DICO ATECO, TU CHE DICI... ?

Se non lo sai allora potresti avere un problema molto serio...
CONTINUA A LEGGERE !perché potresti scoprirne delle
belle... e soprattutto evitare delle salatissime sanzioni!!!

Prima di tutto voglio tranquillizzarti: sei in ottima compagnia! Sul codice ATECO sono caduti in tanti: molti imprenditori bravi ed esperti che conducono da anni aziende di successo ma anche pseudo-consulenti che si spacciavano per grandi esperti nel settore della Sicurezza sul Lavoro...
Come sempre ti parlo di cose VERE, tratte dalla nostra quotidiana attività di specialisti per la sicurezza sul lavoro, impegnati ogni giorno al fianco delle aziende che lavorano seriamente e che NON hanno bisogno di nuovi problemi ma di SOLUZIONI!
Tanti titolari di impresa pensano di essere ben seguiti perché spendono un sacco di soldi... invece rimangono esposti a sanzioni!

Devi sapere che molti consulenti del lavoro e commercialisti - professionisti seri! - sono convenzionati con noi proprio perché riconoscono il valore della nostra esperienza.

Ma questo è un altro discorso: invece quello che voglio fare ora è spiegarti perché il codice ATECO è così importante.

"Che cos'è il CODICE ATECO e dove lo trovo?"

Il codice Ateco determina il tipo di attività che tu svolgi con la tua azienda, ad esempio commercio al dettaglio piuttosto che ristorazione. Lo trovi sulla Visura Camerale della tua Azienda. È un codice composto da 6 cifre. Ti faccio un esempio così capisci subito, senza tanti giri di parole:
- chi ha un'attività di Bar ha il seguente codice 56.30.00
- invece chi ha un ristorante ha il 56.10.11.. e sono entrambe attività a rischio basso.

"Perché è quello che determina
il livello di rischio della Mia Azienda?"

Il legislatore, in modo molto preciso e inequivocabile, ha attribuito a ogni codice Ateco il grado di rischio. Come ti ho detto può essere basso, medio o alto.

"Ma come faccio a sapere se il mio codice Ateco
è a basso, medio o alto rischio?"

Come ti ho appena detto il legislatore ha fornito delle tabelle con tutti i codici Ateco e a fianco di ognuno ci ha scritto il grado di rischio.
Un consiglio?... intanto cerca di capire qual è il tuo codice Ateco.. poi, se desideri approfondire subito, consulta la TABELLA COMPLETA dei codici Ateco in allegato.

"E una volta che conosco il grado di rischio
della mia azienda cosa mi cambia?"

Ti cambia eccome!!
Innanzitutto, sai che tutti i tuoi lavoratori devono fare il corso di formazione informazione lavoratori. Il numero di ore che devono fare varia in base al rischio della tua azienda che viene determinato dal codice Ateco:
- 16 ore per le aziende che sono ad alto rischio
- 12 ore per le aziende a medio rischio
- 8 ore per quelle a basso rischio

Tutto qui?!?

Sarebbe bello ma non è così!

Infatti una volta che sai il tuo codice Ateco (lo trovi sulla tua visura camerale oppure alza il telefono e chiedi al tuo commercialista) ci sono due cose che devi assolutamente verificare.

La prima:
Il codice Ateco è coerente con l'attività che svolgi?

La seconda:
Quali sono le mansioni dei tuoi lavoratori?

RESTIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER APPROFONDIRE OGNI SINGOLO DETTAGLIO IN MERITO.

Saluti

04/06/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2015 n. 125, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di semplificazione del DURC on-line.

Grazie alla nuova procedura on-line che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, sarà possibile ottenere in tempo reale il documento unico di regolarità contributiva da utilizzarsi per ogni finalità richiesta dalla legge. Il documento avrà validità di 120 giorni.

Saluti

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESETra le misure a favore delle famiglie previste dalla L. 190/2014 (legge...
11/05/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

Tra le misure a favore delle famiglie previste dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), trova posto anche l’assegno a sostegno della natalità (c.d. “bonus bebé”) previsto dall’art. 1, comma 125, provvedimento attuato con il DPCM 27 febbraio 2015. Con la circ. n. 93 di ieri, l’INPS ha fornito un riepilogo della disciplina e le istruzioni operative per la presentazione della domanda di fruizione.


In sintesi, il provvedimento prevede l’erogazione, da parte dell’INPS, di un assegno di importo annuo pari a 960 euro – che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR

– da corrispondere mensilmente (80 euro) al genitore richiedente fino al terzo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia del figlio adottato. Possono beneficiarne i cittadini italiani e comunitari, nonché i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del DLgs. 286/98. Inoltre, ai fini della fruizione è necessario che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Se il valore non supera 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato (in pratica, 1.920 euro).


Entrando nello specifico, la circ. n. 93 precisa che l’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Sul punto, si ricorda che, secondo alcuni chiarimenti ministeriali, per ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione si intende quello che avviene in seguito a un’ordinanza del Tribunale per i minorenni, che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 comma 6 della L. 184/1983. Tale interpretazione risulta maggiormente in linea con lo spirito del provvedimento, che è quello di dare sostegno alle famiglie dal momento in cui il minore entra in famiglia, evento, questo, che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione.


Un altro chiarimento di rilievo riguarda invece il requisito ISEE, il cui valore va calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Sul punto, l’INPS ricorda che, nel caso in cui il minore sia affidato temporaneamente a una famiglia, il requisito va calcolato con riferimento al nucleo familiare di cui fa parte il minore affidato.

Sempre in relazione all’ISEE, la circ. n. 93 ricorda che il termine di validità di ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione; di conseguenza, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta, ma occorre presentarne un’altra. Pertanto, in caso di mancata presentazione, il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.


Invece, la presentazione della domanda di fruizione del bonus da parte dei genitori interessati deve avve**re entro il termine di 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Sul punto, si precisa che, nei casi di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore oppure di morte del richiedente, il termine dei 90 giorni decorre dalla data della rinuncia espressa oppure del decesso.

Sempre sulla presentazione dell’istanza, l’INPS precisa che, se il richiedente è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante.


Ancora, sotto il profilo operativo, la domanda dovrà essere inoltrata all’INPS con modalità esclusivamente telematiche, seguendo il percorso web sul sito www.inps.it: Servizi per il cittadino; Autenticazione con PIN; Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito; Assegno di natalità – Bonus bebè. In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato oppure recarsi presso i patronati.

L’INPS precisa poi che i requisiti richiesti per beneficiare del bonus vanno autocertificati, mentre in caso di adozione è necessario che il richiedente, qualora non alleghi direttamente il provvedimento giudiziario, indichi almeno il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (sezione, data di deposito in cancelleria e numero di protocollo). Una volta presentata l’istanza, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile accedendo alla sezione web “Consultazione domande”.


Infine, l’INPS ricorda che l’erogazione mensile del bonus può ve**re interrotta qualora si verifichi una delle seguenti cause di decadenza: decesso del figlio; revoca dell’adozione; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi. Con riferimento a ciò, nella circ. 93 si ricorda che il beneficiario deve comunicare all’INPS il prima possibile, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, per evitare un pagamento indebito dell’assegno con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto.

Saluti

08/05/2015

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C'è una falla nel 730 precompilato, il Fisco ammette l'errore. Ecco cosa fare;

06/05/2015 - Non bastava il fatto che milioni di italiani si troveranno a pagare di più per il proprio modello 730. Ora si scopre che c'è una falla nel sistema del modello730 precompilato, ed è la stessa agenzia delle entrate ad ammettere l'errore relativo alle detrazioni fiscali. vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

L'ERRORE - Sul sito internet delle Entrate sono state inserite le istruzioni alle quali i contribuenti dovranno attenersi per ripristinare le detrazioni Irpef spettanti, e contestualmente ovviare all’errata liquidazione proposta in automatico. In particolare l’Agenzia delle entrate avvisa i contribuenti che, quando nella finestra di accesso alla precompilata appare il messaggio "nel tuo 730 precompilato non sono riportati i giorni di lavoro dipendente o di pensione, quindi l’esito (debito o credito) non tiene conto delle relative detrazioni", è necessario interve**re per evitare la trasmissione di un 730 errato.
Tale implementazione è diretta conferma della vera e propria falla contenuta nel sistema di generazione del 730 precompilato. In buona sostanza tutte le volte in cui - relativamente alla posizione di un singolo contribuente - sono state trasmesse più certificazioni uniche da parte dei vari sostituti, il software di predisposizione della precompilata non inserisce i giorni di lavoro o pensione nell’anno. Finendo per azzerare, a priori, l’importo delle detrazioni irpef spettanti.

Ovviamente tale situazione crea un errore nella liquidazione dell’importo complessivo del modello precompilato, a totale svantaggio del contribuente, in misura esattamente pari all’effettivo importo delle detrazioni spettanti sulla base del cumulo dei redditi di lavoro e/o pensione posseduti nell’anno di riferimento.

LA GIUSTIFICAZIONE - Le giustificazioni fornite dal fisco per il mancato inserimento dei giorni di lavoro o pensione e, di conseguenza, delle relative detrazioni irpef spettanti è la seguente: sono pervenute più certificazioni uniche. Per questo motivo, si legge nella sezione aggiornata delle info&assistenza del sito internet delle Entrate, "l’esito del 730 (debito o credito) non tiene conto delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione".

07/05/2015

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Pos, marcia indietro:

Niente sanzioni per chi non si adegua
Sembra che nei prossimi giorni sarà ritirato il ddl n. 1747 che prevede le sanzioni
La telenovela del Pos obbligatorio per i professionisti non ha ancora trovato la sua definitiva conclusione. Dopo che sembrava certa l'introduzione di sanzioni per chi non si fosse adeguato all'obbligo di averlo, ora gli spifferi di palazzo indicano che il provvedimento potrebbe essere ritirato

05/05/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

Bonus lavori, la mappa degli incroci

Dalle finestre alle caldaie, dal tetto alle pareti gli interventi ammessi ai due diversi sconti

Per sfruttare l’opportunità, garantendosi il massimo del vantaggio possibile, c’è tempo poco più di sei mesi. Fino al 31 dicembre 2015, l’aliquota ammessa per “scaricare” in dieci anni il costo degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è fissata, rispettivamente, al 50% e al 65% della spesa. Poi - salvo nuove dilazioni, concesse da Governo e Parlamento - si tornerà a un bonus unico al 36 per cento.

Utilizzare gli sconti fiscali conviene: moltissimi gli italiani che ne hanno già approfittato. Tuttavia, non è sempre facile orientarsi e capire quali siano gli interventi che possono godere del sostegno economico e quale la detrazione corretta da richiedere. Anche perché uno stesso intervento può in teoria beneficiare di diversi incentivi, ma in realtà il cumulo tra due benefici non e mai ammesso.

Le ristrutturazioni edilizie

È possibile portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta (massimo 96mila euro),nel caso di lavori che comportino un’innovazione e rientrino nella categoria edilizia della manutenzione straordinaria. Di conseguenza, l’importo massimo detraibile è di 48mila euro, pari a 4.800 euro l’anno. Solo per fare qualche esempio di lavori ammessi, parliamo del rifacimento di una facciata, dell’installazione o la sostituzione dell’ascensore, della riparazione o la nuova costruzione di un box auto pertinenziale, della tinteggiatura esterna di un palazzo, con modifica di intonaco o colore, ma anche della sostituzione di infissi con modelli diversi.

Ci sono, tuttavia, una serie di interventi che – pur richiedendo un impegno anche economico rilevante – sono esclusi se eseguiti in una singola unità residenziale. È il caso del rifacimento di un bagno o di una cucina: la semplice ripavimentazione, la sostituzione dei sanitari sono classificati come interventi di manutenzione ordinaria e non bastano a garantire la detrazione. Che invece scatta se all’interno dell'unità viene creato o spostato un tramezzo o si sostituisce l’intero impianto idraulico. Ma il principio generale è che i lavori di categoria “superiore” assorbono quelli di categoria inferiore: quindi se si sostituiscono pavimenti e sanitari del bagno (ordinaria) e, insieme, si sposta una parete e la porta cambiano il perimetro della stanza, tutto diventa manutenzione straordinaria e quindi si può detrarre l’intera spesa.

Il bonus al 65 per cento

La detrazione del 65% per il risparmio energetico si può utilizzare (con soglie diverse a seconda della tipologia di opere) per ciò che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. Si va dalla sostituzione dei vecchi infissi all’installazione di pannelli solari termici, dal cambio di caldaia fino alla predisposizione di un cappotto termico e, da quest’anno, anche all’acquisto e alla posa di un sistema di schermatura solare, come una tapparella o una tenda da sole. Non tutto, però, beneficia dello sconto massimo. Ad esempio, la sostituzione della caldaia con un impianto a condensazione non è ammessa, se non è prevista la contestuale installazione delle valvole termostatiche negli appartamenti. Chi cambia solo l’impianto deve allora optare per la detrazione Irpef del 50 per cento. Così anche non sono ammessi al 65% gli impianti a tecnologia mista o quelli che non rispondono a determinati requisiti prefissati dalla norma.

La procedura per ottenere il riconoscimento dell’ecobonus (detrazione Irpef per persone fisiche e Ires per persone giuridiche), inoltre, prevede un passaggio in più rispetto al 50%: entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea, in via telematica, copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati (si veda l’articolo in basso).

Per questo, spesso c’è chi – a parità di lavoro,e anche se potrebbe ottenere il 65% - sceglie la via del 50 per cento. Ad esempio, per la sostituzione degli infissi: se non si raggiungono le perfomance di isolamento maggiori o se si preferisce evitare la procedura per il 65% - peraltro eseguibile anche con un semplice fai-da-te online sul sito dell’Enea - si può ottenere lo sconto minore.

Il conto termico

Infine, i privati che devono sostituire un vecchio impianto con uno nuovo alimentato a fonte rinnovabile possono ricorrere al conto termico. Il meccanismo funziona con l’erogazione di un contributo diretto da parte del Gse, calcolato sulla spesa sostenuta: in genere per questi interventi è possibile recuperare circa il 40% dei costi, con rate costanti spalmate da due a cinque anni. Tuttavia, forse perché poco conosciuta rispetto al meccanismo ormai collaudato della detrazione, questa possibilità è stata fino ad oggi poco utilizzata, tanto che ne è prevista una revisione.

Saluti

30/04/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei finanziamenti, secondo le coordinate di un’intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.

In recepimento della citata previsione normativa, in data 31 marzo 2015 l’ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015 o Accordo per la ripresa 2015 (di seguito “Accordo”), che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma con revisione entro il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di recesso motivato.

Possono beneficiare dell’Accordo le PMI operanti sul territorio nazionale che, al momento della domanda, siano in bonis (non devono, quindi, presentare posizioni classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni).

Le iniziative previste sono così rubricate ed articolate:

A. Imprese in Ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la PA, aggiornandone i contenuti alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 66/2015).

Inoltre, le Associazioni che hanno sottoscritto l’Accordo cercheranno un’intesa con l’Agenzia delle entrate, per consentire alle imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito fiscale di ottenere sul medesimo un’anticipazione bancaria, presentando apposita attestazione del credito vantato.

L’Accordo prevede – sempre su base volontaria ma con forte connotazione di moral suasion - la possibilità che le banche concedano alle imprese:

di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine;
di sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, rispettivamente, immobiliari o mobiliari;
di allungare la durata residua del piano di ammortamento fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari;
di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine (120 giorni per il credito agrario di conduzione).
A fronte dell’allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l’eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca stessa.

Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all’operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse.

Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.

Con l’Accordo, le Associazioni hanno altresì “rinnovato” i due Plafond finalizzati a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Plafond “Imprese e PA”, con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond “Imprese in sviluppo”, sempre con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro). I Plafond residui dei precedenti accordi potranno essere accorpati.

Come per le precedenti moratorie, l’impresa che intenda accedere ai nuovi benefici dovrà valutare alcune questioni preliminari.

Sotto un primo profilo, occorre confermare che, come detto, il soggetto sia in bonis, rimuovendo per quanto possibile le cause ostative.

Sotto un secondo profilo, bisogna verificare la convenienza dell’operazione, nelle sue declinazioni: senza scendere nel dettaglio, si consideri, a titolo esemplificativo, il finanziamento con piano di ammortamento “alla francese”, per il quale il beneficio della sospensione della quota capitale è massimo per le ultime rate.

Fermo restando che il prerequisito essenziale è l’adesione, volontaria, della banca.

Saluti

30/04/2015

Novità Importanti 730/2015 Precompilato

Dal 15 aprile l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi, che non verrà recapitata a casa per posta. Una delle modalità previste dello scarico sarà quella di dare il conferimento a Assomicroimprese Lombardia per accedere alla propria precompilata sottoscrivendo apposito modulo di delega, allegando fotocopia dei documento di identità. La precompilata poi potrà essere accettata o modificata o integrata, con la presentazione e consegna della documentazione necessaria alla compilazione. Se ti rivolgi a noi per la prima volta devi portare anche il modello 730 o Unico dell’anno precedente. I dati presenti nella precompilata saranno controllati e verranno completati con la documentazione probatoria da te fornita. Noi provvederemo cosi alla trasmissione all’agenzia delle entrate.
Noi siamo responsabili legali della conformità dei dati inseriti nella tua dichiarazione. Per non incorrere in errori vieni presso il nostro ufficio per firmare la delega, e potrai già fissare l’appuntamento per la compilazione del modello 730/2015.
I nostri operatori sono a tua disposizione presso la sede di Assomicroimprese Lombardia a Casazza (BG)

ASSOMICROIMPRESE LOMBARDIA
Associazione Italiana Autonoma delle Micro-Piccole-Medie Imprese

Via Nazionale 4/F, 24060 Casazza (BG)
Tel. 035 81 11 90 Fax. 035 02 92 813
C.F. 95211820162

Si riceve su previo appuntamento

23/04/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

Nel documento di programmazione della vigilanza per l'anno in corso il ministero del Lavoro mette nel mirino 132.500 aziende da verificare.

La vigilanza tecnica sulla sicurezza sarà principalmente mirata nel corso dell'anno al settore dell'edilizia. Il numero di ispezioni previste è fissato in 18-20mila.

Considerato che il più elevato grado di incidenti sul lavoro si registra nei cantieri più piccoli, la selezione delle ispezioni è così articolata: 5% nei cantieri di grandi dimensioni; 30% nei cantieri medi e 65% nei cantieri piccoli.

20/04/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

L'INPS con la Circolare n. 77 pubblicata il 16 aprile 2015, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ha comunicato i valori dei limiti economici applicabili per l'anno 2015 alla disciplina del lavoro accessorio, rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato nel 2014.

I nuovi valori economici sono i seguenti:
•5.060 euro netti (6.746 euro lordi) per la generalità dei committenti;
•2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per i committenti imprenditori commerciali o professionisti.

15/04/2015

INFORMAZIONI UTILI E GRATUITE DA ASSOMICROIMPRESE

SCADENZA PRESENTAZIONE BANDO INAIL - FINO A € 130.000.000 A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA
Anche quest'anno l'INAIL mette a disposizione € 267.427.404,00 per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande dovranno essere presentate on-line entro e non oltre il 07 Maggio 2015;

Di seguito l' elenco degli interventi finanziabili:

1) Agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto): eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione

2) Bonifica da materiali contenenti amianto

3) Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero

4) Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione

5) Acquisto di macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota

6) Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre a minore potenza sonora

7) Eliminazione e/o riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi

8) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione

9) Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto)

10) Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori

11) Riduzione del rischio incendio

12) Riduzione del rischio elettrico

Ricordiamo inoltre che i destinatari degli incentivi sono tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Qualora siate interessati ad approfondire l’argomento ed a verificare la fattibilità dell'intervento è possibile contattare i nostri uffici.

SALUTI

Indirizzo

Via Nazionale 4/F
Casazza
24060

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