11/05/2015
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Tra le misure a favore delle famiglie previste dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), trova posto anche l’assegno a sostegno della natalità (c.d. “bonus bebé”) previsto dall’art. 1, comma 125, provvedimento attuato con il DPCM 27 febbraio 2015. Con la circ. n. 93 di ieri, l’INPS ha fornito un riepilogo della disciplina e le istruzioni operative per la presentazione della domanda di fruizione.
In sintesi, il provvedimento prevede l’erogazione, da parte dell’INPS, di un assegno di importo annuo pari a 960 euro – che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR
– da corrispondere mensilmente (80 euro) al genitore richiedente fino al terzo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia del figlio adottato. Possono beneficiarne i cittadini italiani e comunitari, nonché i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del DLgs. 286/98. Inoltre, ai fini della fruizione è necessario che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Se il valore non supera 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato (in pratica, 1.920 euro).
Entrando nello specifico, la circ. n. 93 precisa che l’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Sul punto, si ricorda che, secondo alcuni chiarimenti ministeriali, per ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione si intende quello che avviene in seguito a un’ordinanza del Tribunale per i minorenni, che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 comma 6 della L. 184/1983. Tale interpretazione risulta maggiormente in linea con lo spirito del provvedimento, che è quello di dare sostegno alle famiglie dal momento in cui il minore entra in famiglia, evento, questo, che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione.
Un altro chiarimento di rilievo riguarda invece il requisito ISEE, il cui valore va calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Sul punto, l’INPS ricorda che, nel caso in cui il minore sia affidato temporaneamente a una famiglia, il requisito va calcolato con riferimento al nucleo familiare di cui fa parte il minore affidato.
Sempre in relazione all’ISEE, la circ. n. 93 ricorda che il termine di validità di ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione; di conseguenza, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta, ma occorre presentarne un’altra. Pertanto, in caso di mancata presentazione, il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.
Invece, la presentazione della domanda di fruizione del bonus da parte dei genitori interessati deve avve**re entro il termine di 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Sul punto, si precisa che, nei casi di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore oppure di morte del richiedente, il termine dei 90 giorni decorre dalla data della rinuncia espressa oppure del decesso.
Sempre sulla presentazione dell’istanza, l’INPS precisa che, se il richiedente è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante.
Ancora, sotto il profilo operativo, la domanda dovrà essere inoltrata all’INPS con modalità esclusivamente telematiche, seguendo il percorso web sul sito www.inps.it: Servizi per il cittadino; Autenticazione con PIN; Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito; Assegno di natalità – Bonus bebè. In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Integrato oppure recarsi presso i patronati.
L’INPS precisa poi che i requisiti richiesti per beneficiare del bonus vanno autocertificati, mentre in caso di adozione è necessario che il richiedente, qualora non alleghi direttamente il provvedimento giudiziario, indichi almeno il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (sezione, data di deposito in cancelleria e numero di protocollo). Una volta presentata l’istanza, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile accedendo alla sezione web “Consultazione domande”.
Infine, l’INPS ricorda che l’erogazione mensile del bonus può ve**re interrotta qualora si verifichi una delle seguenti cause di decadenza: decesso del figlio; revoca dell’adozione; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi. Con riferimento a ciò, nella circ. 93 si ricorda che il beneficiario deve comunicare all’INPS il prima possibile, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, per evitare un pagamento indebito dell’assegno con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto.
Saluti